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Differenza tra atto di compravendita e rogito

Di

Lagenzia Ancona

Pubblicato in News Il Gen 08, 2026

per atto di compravendita secondo quanto definito dagli articoli da 1470 a 1509 del Codice Civile, si tratta di un contratto di vendita, con il quale una parte trasferisce all’altra la proprietà di un bene o un diritto, in cambio di un valore monetario.

Più specificatamente, nel contesto delle compravendite immobiliari, l’atto di compravendita formalizza la transazione di un immobile. Per questa ragione, deve essere stipulato in presenza di un notaio, per l’identità delle parti, la conformità formale dell’atto alle norme vigenti e l’assenza di irregolarità documentali che potrebbero invalidarne l’operazione.

per la sua natura pubblica, produce effetti sul piano giuridico: il documento deve essere infatti trascritto nei registri immobiliari affinché sia opponibile a terzi, così come previsto dall’articolo 2643 del Codice Civile. l’atto di compravendita e il rogito sono spesso definiti sinonimi tuttavia:

con il termine rogito, ci si riferisce all’atto notarile pubblico, redatto e autenticato dal notaio, che formalizza il trasferimento di proprietà; con atto di compravendita si indica sia l’atto che il contenuto contrattuale dell’accordo, inclusi gli obblighi reciproci delle parti.

l’atto di compravendita indica l’accordo con cui si trasferisce la proprietà del bene, il rogito è l’atto pubblico specifico con cui si sancisce il passaggio di proprietà definitivo ed è obbligatorio: sostanzialmente, non vi è quindi differenza.

L’atto di compravendita, dovrà includere:

  • i dati anagrafici e identificativi delle parti, cioè il venditore e l’acquirente,le date e luoghi di nascita, codici fiscali, stati civili e residente, devono essere incluse anche le informazioni di rappresentanti legali e procuratori se ci sono
  • la descrizione dettagliata del bene trasferito, ovvero l’indirizzo, i dati catastali, la superficie, la destinazione d’uso e i confini dell’immobile e allegare le planimetrie;
  • la provenienza del bene, con indicazioni sulle modalità con cui il venditore ha acquisito la proprietà, quali eredità, donazioni o precedenti acquisti;
  • il prezzo concordato e le modalità di pagamento, specificando l’importo totale, eventuali acconti già versati, le forme previste per il saldo, come assegni o bonifici;
  • le dichiarazioni e le garanzie del venditore, con l’impegno formale sull’assenza di vizi occulti, gravami e vincoli, nonché sulla conformità catastale e sulla menzione dei titoli abilitativi edilizi.
  • i dati fiscali e le imposte, con riferimento alle aliquote applicate – ad esempio, l’imposta di registro – o eventuali dichiarazioni per benefici fiscali, quali quelli previsti sulla prima casa;
  • gli allegati e i documenti integrativi, come certificati energetici APE, attestati di conformità, dichiarazioni condominiali e via dicendo.

Inoltre, il documento può includere specifiche clausole accessorie, come garanzie aggiuntive o condizioni sospensive, stabilite tra le parti. Ad esempio, nel caso di un atto di compravendita con pagamento dilazionato, venditore e acquirente definiscono le modalità di rateizzazione del versamento, i relativi acconti e le scadenze

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