Il Servoscala Condominiale

L’integrazione di un servoscala all’interno di un fabbricato plurifamiliare è un diritto stabilito dalla legge 13/1989 per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Per il consenso assembleare non è prescritta l’unanimità, ma è sufficiente la maggioranza semplificata, ovvero il voto favorevole della prevalenza degli intervenuti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell’edificio.  Qualora l’assemblea condominiale deliberi l’intervento quale innovazione volta all’eliminazione delle barriere architettoniche, l’onere finanziario viene ripartito tra tutti i partecipanti alla compagine condominiale.

In questo scenario, la ripartizione delle spese per il montascale in condominio avviene secondo i millesimi di proprietà, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 1123 del Codice civile.

Se l’assemblea rifiuta o non risponde oltre i 90 giorni, chi è interessato può procedere alla messa in opera a proprie spese, se non pregiudica la sicurezza, la stabilità e il decoro architettonico del fabbricato. ciò permette di garantire l’autonomia motoria attraverso un funzionale montascale all’interno del condominio.

La legge 13/1989 ha istituito un fondo nazionale dedicato all’abbattimento delle barriere architettoniche, al quale è possibile accedere inoltrando formale istanza al Comune di residenza entro il termine del 1° marzo di ogni anno. Il contributo statale viene erogato seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e documentando la gravità della disabilità.

I soggetti con disabilità totale e permanente godono della priorità nelle graduatorie comunali. l’erogazione dei fondi avviene solitamente a consuntivo, dietro presentazione della fattura quietanzata, e costituisce un ristoro economico indispensabile per le categorie più fragili.

Per garantire che l’integrazione di un  servoscala all’interno del condominio sia conforme alle normative di sicurezza, si devono osservare rigorosi criteri tecnici :

la sezione residua della scala deve permettere l’agevole passaggio di persone di barelle o attrezzature di soccorso; l’ausilio deve integrare sensori anti schiacciamento e sistemi di blocco automatico per prevenire incidenti durante il movimento; l’alimentazione elettrica deve essere dotata di un suo contatore se l’impianto è ad uso esclusivo di un condòmino; la struttura deve essere pieghevole per garantire che, nelle fasi di inattività, l’ingombro sia ridotto al minimo indispensabile; la certificazione di conformità CE deve essere rilasciata e depositata agli atti condominiali al termine del collaudo funzionale.

Decidere di installare un montascale in condominio e stabilire chi ne paga le spese può essere oggetto di accordi specifici o convenzioni derogatorie, approvate all’unanimità se ci si discosta dai criteri legali di proporzionalità millesimale.

Un aspetto critico riguarda la posizione di chi si oppone all’intervento. La legge prevede che, se l’assemblea delibera l’opera a maggioranza, l’obbligo del montascale in condominio e del relativo pagamento si estenda a tutti. Solo nel caso in cui l’intervento viene realizzato da un singolo condomino ai sensi della legge 13/1989, i dissenzienti sono legalmente esonerati, perdendo però il diritto d’uso del dispositivo.