l’installazione di un ascensore da parte di un singolo condomino, si può fare, purché i lavori avvengano a proprie spese e l’intervento non arrechi danni agli altri condomini, nel pieno rispetto delle normative vigenti sulle parti comuni.
In linea generale, l’articolo 1102 del Codice Civile permette a ogni condomino di servirsi delle parti comuni, purché non modifichi la destinazione d’uso e non impedisca un uguale uso agli altri e cosa non meno importante, non pregiudichi la stabilità, la sicurezza e il decoro architettonico dello stabile.
Di solito, l’installazione di un ascensore pensato per l’utilizzo da parte di tutti i condomini richiede l’approvazione in assemblea, visto che è un’innovazione rilevante per lo stabile condominiale Servirà quindi il raggiungimento delle maggioranze previste dall’articolo 1136 del Codice Civile in prima convocazione, almeno la metà degli intervenuti, purché rappresentino i due terzi del valore dell’edificio; in seconda convocazione, la maggioranza dei presenti purché rappresentino almeno 500 millesimi del valore dello stabile; se la costruzione è finalizzata all’eliminazione delle barriere architettoniche, è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti, purché rappresentino almeno un terzo dei millesimi.
È però utile ricordare che per interventi come l’installazione di un ascensore in condominio, la Legge 104 tutela il diritto della persona disabile al superamento delle barriere architettoniche. Di conseguenza, i condomini non potranno opporsi se l’opera risponde a queste precise necessità, a meno che non determini un grave pregiudizio per l’edificio.
A seconda della complessità dell’intervento, potrebbe essere necessaria la SCIA o il permesso di costruire, per ascensori esterni che modificano la volumetria o la facciata dell’edificio. Si dovrà quindi richiedere l’intervento di un tecnico qualificato per redigere il progetto e verificarne la fattibilità tecnica, presentando tutta la documentazione utile al Comune. l’ascensore dovrà essere certificato per la sua sicurezza e sottoposto a collaudo prima della sua entrata in funzione.
Se l’installazione è deliberata dall’assemblea e pensata per l’interesse di tutti i condomini, la ripartizione delle spese segue i criteri stabiliti dall’articolo 1123 del Codice Civile: i costi dell’ascensore saranno suddivisi fra tutti i condomini, in base ai millesimi di proprietà.
Quando l’intervento è però gravoso o voluttuario, i condomini in disaccordo possono dissociarsi dal pagamento delle spese, ai sensi dell’articolo 1121 del Codice Civile, ovviamente perdendo la possibilità di utilizzare l’ascensore. Possono però rientrarvi in un secondo momento, corrispondendo le loro relative quote.