
La manutenzione della caldaia è uno di quegli adempimenti obbligatori previsti dalla legge al quale nessuno può sfuggire. Conoscere bene quali sono gli obblighi, a chi rivolgersi, con quale cadenza farla è il primo passo per evitare di incorrere in possibili (e salate) sanzioni pecuniarie. Occorre innanzitutto dire che la manutenzione della caldaia può essere fatta solo da tecnici specializzati e abilitati (conformemente a quanto previsto dal Decreto del MISE n. 37 del 22 gennaio 2008 che ne indica i requisiti). Quest’ultimo, ogni qual volta esegue un controllo sull’impianto, aggiornerà il libretto in dotazione della caldaia annotando l’intervento eseguito.
I possibili interventi sulla caldaia sono:
- la manutenzione ordinaria
- il controllo dei fumi di scarico.
La manutenzione ordinaria della caldaia
Il primo intervento (manutenzione ordinaria) ha a oggetto il corretto funzionamento dell’impianto e dei suoi componenti, compresa la pulizia e la verifica dell’efficienza di tutti i componenti. La manutenzione deve essere fatta a intervalli periodici, in base alle istruzioni tecniche di uso e manutenzione che ha fornito l’installatore dell’impianto. In assenza di tali indicazioni si può fare riferimento a quanto previsto dal manuale tecnico della caldaia, oppure, come ultima ipotesi nel caso anche tale documentazione mancasse, valgono le indicazioni e le modalità indicate nelle normative UNI.
Il controllo dei fumi di scarico
Il secondo intervento (controllo dei fumi di scarico) serve invece per verificare se le emissioni della caldaia rispettano i limiti di gas inquinanti che si sprigionano nell’aria, così come previsti per legge. Viene anche verificato il tiraggio della caldaia, ossia la sua capacità di espellere i fumi di scarico evitando così dispersioni pericolose nell’abitazione.
l bollino non è altro che un codice numerico univoco che attesta che l’impianto è a norma e funziona correttamente. La periodicità dei controlli è stabilita per legge e cambia a seconda della tipologia di alimentazione e della potenza dell’apparecchio:
- in caso di caldaia a metano GPL o gas con potenza termica maggiore o uguale a 100kW, ogni due anni;
- in caso di caldaia a metano GPL o gas con potenza termica tra 10 e 100kW, ogni quattro anni.
Infine, è importante ricordarsi che l’ultimo controllo indicato, cioè la verifica dei fumi, è prevista dalla legge solo per gli impianti a combustione (GPL o gas naturale) poiché quelli elettrici non prevedono alcuna combustione di gas.
La manutenzione della caldaia è sempre obbligatoria